[A] Sul riparto dell’onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. [B] Sugli effetti della missiva con cui la Stazione Appaltante riferisce all’Appaltatore di aver approvato l’importo dei lavori eseguiti in relazione ad un Appalto pubblico ed autorizzato il relativo pagamento. [C] Sui presupposti dell’eccezione di compensazione.
SENTENZA N. ****
[A] Giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a prov...